Date di esistenza: 1808 ott. 21 - 1814 ott. 13
Sedi: Lastra a Signa (Firenze)
Intestazioni di autorità:- Giudicatura di pace di Lastra a Signa (1808 - 1814), Regole SIASFi, SIUSA/NIERA
Note storiche:Sotto il governo francese con deliberazione del 19 agosto 1808 si stabilì che i tribunali civili e criminali di Toscana, tra cui il Supremo tribunale di giustizia, il Magistrato supremo, e le funzioni di Presidente del Buon governo, dei Vicari, dei Podestà e di altri che fossero rivestiti del potere giudiziario e di polizia venissero soppressi. Fu stabilito che continuassero la loro attività fino alla creazione delle nuove autorità.
La giustizia civile nel Dipartimento dell’Arno era amministrata dai Giudici di pace, dal Tribunale di prima istanza, dal Tribunale di commercio e da una Corte d’Appello, questi tre ultimi con sede a Firenze, per il criminale vennero creati i Tribunali di semplice polizia, il Tribunale correzionale e alla Corte di giustizia criminale, questi due con sede a Firenze.
Per il civile e il criminale era previsto il ricorso ultimo contro i giudizi e le sentenze alla Corte di Cassazione a Parigi.
Lastra a Signa mantenne il ruolo di capoluogo di Cantone e dal 21 agosto 1808 fu sede di una Giudicatura di pace facente parte del primo circondario comunitativo (Firenze) del Dipartimento dell’Arno con giurisdizione sui territori di Lastra, Casellina e Torri.
[espandi/riduci]Il Giudice di pace di Lastra a Signa svolgeva funzioni di conciliazione e arbitraggio; era competente nelle cause personali e mobiliari definitivamente fino ad un valore di cinquanta franchi, con appello per quelle superiori fino a cento franchi. Inoltre era competente delle azioni di danno dato sia da persone che da animali a campi, frutti e raccolti, spostamento di confini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi e fosse, dei lavori fatti sopra le correnti dei corsi d’acqua, dei risarcimenti negli affitti sia dei fondi rustici che urbani, del pagamento delle mercedi dei manifattori, dei salari dei domestici e del rispetto degli accordi tra padroni e operanti o domestici, delle ingiurie verbali e di fatto, delle risse dove già non vi sia una causa criminale. Si occupava della volontaria giurisdizione per tutele e curatele.
L’appello alle sue sentenze era giudicato dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze. Alle sue sentenze però non era previsto ricorso alla Corte di Cassazione.
Era il giudice del Tribunale di polizia del Cantone e il personale del tribunale, cancellieri e uscieri, erano anch’essi quelli della Giudicatura.
Giudicava quelle trasgressioni e delitti di polizia la cui pena non eccedesse tre giornate di lavoro o di carcere. Le sue sentenze erano inappellabili salvo ricorso in cassazione.
Riceveva le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione dei quali competeva ai Tribunali di prima istanza; rilevava, mediante processo verbale, le tracce dei delitti; raccoglieva gli indizi e le prove che esistevano contro gli imputati; faceva arrestare i colpevoli colti in flagrante; sentiva gli imputati e li faceva tradurre avanti il Tribunale di prima istanza; compieva tutti quegli atti d’istruzione di procedura loro richiesto dal Regio Procuratore.
La Giudicatura di Lastra a Signa continuò ad esistere fino alla riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato attuata con provvedimento del 13 ottobre 1814.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Complessi archivistici prodotti:Fonti:- ASFi, Prefettura dell’Arno, n. 405 (1811)
- ASFi, Prefettura dell’Arno, n. 503, inserto 1 (1808)
- Bandi e ordini di S.A.R. da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati [...] raccolti in un codice coll'ordine successivo de' tempi e sommario de' medesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, vol. 21 n. CLXV - Firenze: Stamperia Imperiale, 13 ottobre 1814
- Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della Giunta di Toscana pubblicate ne' dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo, Firenze, Piatti, Mediterraneo vol. VI, n. 63, 21 ottobre 1808
Redazione e revisione:- Conti Paola, 2024/06/24, prima redazione