Date di esistenza: 1848 mar. 9 - 1865 apr. 27
Sedi: San Casciano (Firenze)
Intestazioni di autorità:- Delegazione di governo di San Casciano (1848-1865), Regole SIASFi, SIUSA/NIERA
Note storiche:Con legge del 7 dicembre 1849, con decorrenza dal 1° gennaio 1850, unitamente a quello delle Preture, si riorganizzò, il servizio dei Delegati di governo. Il provvedimento del dicembre del 1849, con il quale si organizzavano le Preture, distinguendole in civili e criminali, o solo civili, previde la presenza di un Delegato in tutte le sedi delle Preture civili e criminali.
San Casciano fu sede di una Pretura civile e criminale di terza classe e di una Delegazione di governo di terza classe, compresa nel circondario di Firenze, e a sua volta competente oltre che sul territorio di San Casciano, anche su quelli di Greve, Montespertoli e Barberino Val d'Elsa che a loro volta, furono sede di Preture civili di seconda classe.
Il Delegato di governo San Casciano era Ufficiale di Polizia giudiziaria incaricato degli atti istruttori e di prima investigazione. Pubblico Ministero nelle cause criminali del Pretore di San Casciano, Greve, Montespertoli e Barberino val d’Elsa, Ufficiale di Polizia amministrativa; tale compito in base al regolamento di polizia del 22 ottobre era svolto sotto la direzione del Ministero dell’Interno. e di ufficiali di polizia giudiziaria incaricati
[espandi/riduci]Le attribuzioni del Delegato di San Casciano erano di coadiuvare e eseguire gli ordini del Prefetto del compartimento fiorentino e di rilasciare licenze di porto d’armi.
Nella sua azione preventiva poteva avvalersi di precetti o ingiunzioni e ammonizioni.
Poteva nei casi d’urgenza prendere tutti i provvedimenti per mantenere la salute, la sicurezza, la morale e la decenza pubblica anche facendo arrestare i colpevoli o le persone sospette di propositi criminali, con detenzione o nella loro abitazione o nelle carceri del Pretorio o allontanamento dal territorio.
Su denuncia della trasgressione ai precetti di polizia il Delegato compiva le necessarie verifiche, sentito poi l’accusato, poteva procedere con decreto per tutti i casi in cui la pena non fosse superiore a otto giorni di carcere, nel caso di pena maggiore il caso veniva rimesso al Prefetto. Ai suoi provvedimenti era ammesso ricorso al Consiglio di Prefettura o al Consiglio di governo.
Erano a disposizione del Delegato la Guardia civica, Gendarmeria, i Cacciatori volontari di costa e di frontiera, le Guardie di finanza, i Pompieri, le Guardie comunitative e la Milizia.
La Delegazione di governo di San Casciano fu abolita ufficialmente dal Regio decreto 27 aprile 1865: la Delegazione fu sostituito dagli Ispettori di pubblica sicurezza.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali di riferimento:Complessi archivistici prodotti:Redazione e revisione:- Conti Paola, 2024/06/09, prima redazione