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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Consigli di guerra di guarnigione

Date di esistenza: 1815 - 1861

Sedi: Napoli

Intestazioni di autorità:
  • Consigli di guerra di guarnigione, Napoli (1815 - 1861), SIUSA/NIERA

Condizione giuridica:
  • pubblico

Note storiche:
La giurisdizione militare era ordinata su due gradi: i consigli di guerra, giudici di merito in prima e unica istanza, e l'alta corte militare, giudice di sola legittimità.
Non esisteva un corpo della giustizia militare, o una magistratura militare, e le funzioni giudiziarie erano esercitate dai militari delle varie armi e corpi. Avevano carattere permanente, ed erano nominati dal re, tra gli ufficiali, i presidenti dei consigli di guarnigione, i commessari del re (che esercitavano funzioni istruttorie e di pubblico ministero) ed i loro sostituti. Salvo, però, i commessari dei consigli generali, tutti i detti ufficiali potevano disimpegnare un altro servizio, anche d'attività. Gli altri presidenti e giudici erano nominati volta per volta dalla componente autorità militare. I cancellieri erano sottoufficiali, prescelti dal commessario del re, ed approvati dall'autorità militare stessa componente per la nomina dei membri del Consiglio (artt. 3-8 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Le nomine dei presidenti dei consigli di guarnigione, e dei commessari del re e loro sostituti, erano conferite su proposta del presidente dell'Alta corte militare (art. 97 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819).
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Relazioni con altri soggetti produttori:

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Complessi archivistici prodotti:

Bibliografia:
  • G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milano, Giuffré, 1977, vol. II, 909-915

Redazione e revisione:
  • Calcagno Francesca Chiara, 10/09/2022, prima redazione