Date di esistenza: 1815 - 1861
Sedi: Napoli
Intestazioni di autorità:- Consigli di guerra di guarnigione, Napoli (1815 - 1861), SIUSA/NIERA
Condizione giuridica: Note storiche:La giurisdizione militare era ordinata su due gradi: i consigli di guerra, giudici di merito in prima e unica istanza, e l'alta corte militare, giudice di sola legittimità.
Non esisteva un corpo della giustizia militare, o una magistratura militare, e le funzioni giudiziarie erano esercitate dai militari delle varie armi e corpi. Avevano carattere permanente, ed erano nominati dal re, tra gli ufficiali, i presidenti dei consigli di guarnigione, i commessari del re (che esercitavano funzioni istruttorie e di pubblico ministero) ed i loro sostituti. Salvo, però, i commessari dei consigli generali, tutti i detti ufficiali potevano disimpegnare un altro servizio, anche d'attività. Gli altri presidenti e giudici erano nominati volta per volta dalla componente autorità militare. I cancellieri erano sottoufficiali, prescelti dal commessario del re, ed approvati dall'autorità militare stessa componente per la nomina dei membri del Consiglio (artt. 3-8 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Le nomine dei presidenti dei consigli di guarnigione, e dei commessari del re e loro sostituti, erano conferite su proposta del presidente dell'Alta corte militare (art. 97 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819).
[espandi/riduci]I consigli di guerra avevano tutti la medesima competenza per grado e per materia, ma si distinguevano per la sede, la composizione, e la competenza nei confronti dei giudicabili. Solo i consigli di guerra di guarnigione erano organi territoriali permanenti; gli altri si costituivano secondo il bisogno. Il re aveva facoltà "in tempo di guerra... di aggiungere altri giudici ed altri tribunali militare, a misura delle circostanze" (art. 3, comma 2, dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). I consigli di guerra parevano ispirati, più che al concetto della "giustizia di capi", accolto fino a tempi non remoti nelle forze armate italiane, a quello della "giustizia di pari", talchè il principio della presenza dei pari grado dell'imputato nel collegio giudicante era osservato fino al livello del soldato semplice (art. 15 st.p.m.), e venivano altresì osservate certe regole, cavalleresche piuttosto che giuridiche, come quella che consentiva all'accusato di ricusare uno dei giudici col solo giuramento in parola d'onore, senza addurre alcun motivo. Il collegio era sempre costituito in numero pari.
I consigli di guerra dell'esercito erano:
- Consigli di guerra di corpo (artt. 9-18 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Erano costituiti presso tutti i corpi dell'esercito composti di uno o più battaglioni attivi o di divisioni di cavalleria e ne prendevano il nome. Erano competenti a giudicare, per i reati commessi nel luogo dove il reparto si trovava in guarnigione o distaccamento, gli ufficiali subalterni, sottoufficiali, e soldati presenti ai corpi di qualunque arma, ai battaglioni attivi di fanteria, e alle divisioni di cavalleria (art. 10 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Il presidente (un maggiore, o il più anziano dei capitani presenti) ed i giudici erano nominati a turno (artt. 11 e 14 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819).
- Consigli di guerra di guarnigione (artt. 19-27 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Costituiti in ciascuna provincia o valle (da cui prendeva il nome) giudicavano i capitani, ed i loro correi o complici in qualsiasi corpo, nonchè i militari non appartenenti ad un corpo, o appartenenti a corpi non formati in battaglione, o ai battaglioni di riserva o alle compagnie di deposito (artt. 19-20 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819.). Erano presieduti da un ufficiale superiore, ed il commissario del re era un ufficiale superiore o un capitano (art. 20 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). I giudici erano nominati dal comandante delle armi della provincia o valle, a turno d'anzianità tra tutti gli ufficiali residenti nella medesima (art. 23dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819.). I Consigli di guerra giudicavano, inoltre, dei reati contro la sicurezza interna dei presidi, ai sensi degli artt. 16-24 e 32 dello Statuto penale pei reati commessi dai presidiari del 29 maggio 1826.
- Consigli di guerra generali (artt. 28-37 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819). Erano detti in origine "divisionari", perchè costituiti presso le divisioni militari; ma dopo la loro abolizione ne fu mutata la denominazione, ed i parte l'ordinamento (r.d. 7 luglio 1821). I consigli generali giudicavano gli ufficiali superiori ed i generali (art. 28 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819.).
Le sentenze dei consigli di guerra erano soggette soltanto al ricorso all'Alta corte, per violazione di forme essenziali di rito, o per violazione di leggi o decreti (art. 54 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819); quelle che dichiaravano l'imputato non colpevole erano inoppugnabili (artt. 18, 26 e 37 dello Statuto penale militare approvato con legge del 30 gennaio 1819).
Nell'armata di mare vi erano consigli di guerra di corpo per il corpo dei cannonieri marinari e per il Reggimento real marina, consigli di guarnigione in Napoli, Palermo e Messina, e un Consiglio generale in Napoli.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Complessi archivistici prodotti:Bibliografia:- G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milano, Giuffré, 1977, vol. II, 909-915
Redazione e revisione:- Calcagno Francesca Chiara, 10/09/2022, prima redazione