Date di esistenza: 1818 - 1824
1855 - 1860
Sedi: Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino)
Intestazioni di autorità:- Vicegoverno di Sant'Angelo in Vado (1818 - 1824; 1855 - 1860), SIUSA/NIERA
Condizione giuridica: Tipologia:Note storiche:L'editto 26 novembre 1817, emanato dal Segretario di stato, cardinal Consalvi, aveva istituito la figura del vicegovernatore in quei comuni dove non risiedeva un governatore, ma da esso dipendente. Sant'Angelo in Vado, dopo nel 1817, non era più sede di un governatore ma di un vicegovernatore, sottoposto al Governo di Urbania e insediatosi nel 1818. Rimaneva in carica due anni e poteva essere riconfermato. La sua nomina spettava al delegato apostolico, su una terna di nomi scelti dallo stesso Comune. Egli aveva giurisdizione in materia civile sulle cause del valore di cinque scudi e in materia penale per reati punibili con una condanna sino ad un mese di carcere. Il motu proprio 5 ottobre 1824 emanato da Leone XII abolì questa carica. Le funzioni del vicegovernatore furono esercitate dal gonfaloniere del Comune, fino al motu proprio del dicembre 1827, con il quale queste competenze passarono al podestà. Questa figura fu abolita nel 1831, a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento per le cause civili (circolare 8 ottobre 1831 della Segreteria di Stato). Al gonfaloniere del Comune fu nuovamente restituita la potestà giudiziaria per le cause minori, sino al valore di cinque scudi. Dal 1855 furono poi istituiti i vicegoverni. A Sant'Angelo in Vado il vicegovernatore, che dipendeva dal Governo di Urbania, aveva competenze per reati minori e per furti campestri sino al valore di venti scudi.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali di riferimento:Complessi archivistici prodotti:Redazione e revisione:- Zaffini Arianna, 2021/12/02, prima redazione