Altre denominazioni:- Tribunale di circondario di Asti, 1859 - 1865
- Tribunale civile e correzionale di Asti, 1865 - 1921
- Tribunale civile e penale di Asti, 1921 - 1941
- Tribunale di Asti, 1941 - 1988
Date di esistenza: 1859 -
Sedi: Asti
Intestazioni di autorità:- Tribunale di circondario di Asti (1859 - 1865), SIUSA/NIERA
- Tribunale civile e correzionale di Asti (1865 - 1921), SIUSA/NIERA
- Tribunale civile e penale di Asti (1921 - 1941), SIUSA/NIERA
- Tribunale di Asti (1941 - 1988), SIUSA/NIERA
- Tribunale ordinario di Asti (1988 - ), SIUSA/NIERA
Condizione giuridica: Tipologia:Note storiche:Istituito come Tribunale di circondario sotto la Corte di appello di Casale, con la l. 13 nov. 1859, n. 3781, comprendeva i mandamenti di Asti, Baldichieri, Canelli, Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Costigliole, Mombercelli, Montafia, Montechiaro, Portacomaro, San Damiano, Villanova e Rocca d'Arazzo. In seguito, con l'entrata in vigore della "Legge sull'ordinamento giudiziario" emanata con r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, al Tribunale di circondario di Asti subentrò il Tribunale civile e correzionale di Asti. Con il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, l’istituto cambia denominazione in Tribunale civile e penale. Il r.d. 24 mar. 1923, n. 601, relativo alla circoscrizione giudiziaria del Regno, determina il passaggio sotto la corte d'appello di Torino con circoscrizione territoriale di Asti, Canelli e Mombercelli. Il r.d. 24 mar. 1923, n. 602, fissa la data di attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria al 1° lug. 1923. La circoscrizione del Tribunale di Asti si ampliò con il territorio di San Damiano d'Asti (r.d.l. 28 set. 1933, n. 1282). Dopo la riforma del sistema processuale penale e civile, venne approvato con r.d. 30 gen. 1941, n. 12, il nuovo ordinamento giudiziario e la denominazione ufficiale dell’istituto si modificò in quella di Tribunale.
In concomitanza all’introduzione del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.p.r. 22 set. 1988 la denominazione variò nuovamente in Tribunale ordinario. Cambiano anche funzioni e attribuzioni: il tribunale esercita la giurisdizione in materia penale in primo grado e non più anche in appello. Viene abrogato l’art. 44 del decreto 12/1941 sull’ufficio d’istruzione penale. Il giudice istruttore diventa giudice delle indagini preliminari e l’ufficio diventa Sezione per le indagini preliminari.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Complessi archivistici prodotti:Redazione e revisione:- Bonzanino Paola, 2022/02/07, prima redazione